Art. 2778 c.c.

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

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Dispositivo — testo vigente

Ordine degli altri privilegi sui mobili

Salvo quanto è disposto dall'articolo 2777, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi - che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall'articolo 2753; 2) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili; 3) ; (1) 4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756; 5) i crediti per le mercedi dovute ai lavoratori impiegati nelle opere di coltivazione e di raccolta, indicate dall'articolo 2757; 6) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo; 7) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul reddito, indicati dall'articolo 2759; 8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall'articolo 2754, nonché gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente n. 1) del presente articolo; 9) ; (2) 10) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e dal codice di procedura penale; 11) i crediti per risarcimento, indicati dall'articolo 2767; 12) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760; 13) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761; 14) i crediti del venditore di macchine o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762; 15) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763; 16) i crediti del locatore e i crediti del concedente dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765; 17) i crediti per spese funebri, d'infermità, per somministrazioni ed alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751; 18) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752; 19) i crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752; 20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati dal quarto comma dell'articolo 2752.

Note

  1. (1)numero 3Numero 3 — abrogatoNUMERO 3 ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385\n\nDA VERIFICARE — testo previgente del numero 3 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  2. (2)numero 9Numero 9 — abrogatoNUMERO 9 ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385\n\nDA VERIFICARE — testo previgente del numero 9 non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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