Dispositivo — testo vigente
Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva