Dispositivo — testo vigente
Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.(1)
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi. (1) (2)(2) (3)
Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. (4)(4)
Note
- (1)Ex comma 2 — abrogatoEx comma 2 — soppressoCOMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46\n\nDA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
- (2)Comma 2(197) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 37) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".
- (3)Comma 2(217) AGGIORNAMENTO — comma 2Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 4 luglio 2013, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 10/7/2013, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che dispone quanto segue: "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".
- (4)Comma 5(202) AGGIORNAMENTO — comma 5Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 13, comma 13) che "Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva