Art. 2748 c.c.

Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale

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Dispositivo — testo vigente

Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.

I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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