Art. 2715 c.c.

Copie di scritture private originali depositate

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo II — Delle prove

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.