Art. 2706 c.c.

Conformità tra originale e riproduzione del telegramma

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo II — Delle prove

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Dispositivo — testo vigente

La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume, fino a prova contraria, conforme all'originale.

Il mittente, se ha fatto collazionare il telegramma secondo le disposizioni dei regolamenti, si presume esente da colpa per le divergenze verificatesi tra originale e riproduzione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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