Art. 2682 c.c.

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo I — Della trascrizione

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22 Testo previgente dell’articolo: “Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.”

    Testo previgente

    Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze è tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonché alle altre disposizioni che lo riguardano e, in caso di inosservanza, è soggetto a una pena pecuniaria fino a lire diecimila.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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