Art. 2679 c.c.

Altri registri da tenersi dal conservatore

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo I — Della trascrizione

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Dispositivo — testo vigente

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni; 3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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