Art. 2669 c.c.

Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo I — Della trascrizione

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Dispositivo — testo vigente

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52 Testo previgente del comma 2: “In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'articolo 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta”

    Testo previgente

    In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'articolo 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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