Art. 2657 c.c.

Titolo per la trascrizione

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo I — Della trascrizione

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Dispositivo — testo vigente

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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