Art. 2651 c.c.

Trascrizione di sentenze

Libro Sesto — Della tutela dei dirittiTitolo I — Della trascrizione

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Dispositivo — testo vigente

Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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