Art. 2633 c.c.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Libro Quinto — Del lavoroTitolo XI — Disposizioni penali in materia di società e di consorzi

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Dispositivo — testo vigente

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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