Art. 2621-ter c.c.

Non punibilità per particolare tenuità

Libro Quinto — Del lavoroTitolo XI — Disposizioni penali in materia di società e di consorzi

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Dispositivo — testo vigente

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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