Art. 2586 c.c.

Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

Libro Quinto — Del lavoroTitolo IX — Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

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Dispositivo — testo vigente

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 1996, N. 198 Testo previgente del comma 2: “Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto”

    Testo previgente

    Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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