Art. 2584 c.c.

Diritto di esclusività

Libro Quinto — Del lavoroTitolo IX — Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

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Dispositivo — testo vigente

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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