Art. 2582 c.c.

Ritiro dell'opera dal commercio

Libro Quinto — Del lavoroTitolo IX — Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

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Dispositivo — testo vigente

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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