Art. 2539 c.c.

Rappresentanza nell'assemblea

Libro Quinto — Del lavoroTitolo VI — Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

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Dispositivo — testo vigente

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. (1)(1)

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Note

  1. (1)Comma 1(228) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, ha disposto (con l'art. 150-bis, comma 2-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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