Art. 2520 c.c.

Leggi speciali

Libro Quinto — Del lavoroTitolo VI — Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

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Dispositivo — testo vigente

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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