Art. 2518 c.c.

Responsabilità per le obbligazioni sociali

Libro Quinto — Del lavoroTitolo VI — Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

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Dispositivo — testo vigente

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(3) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287, ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformità dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonché il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice." DA VERIFICARE — testo previgente della parte abrogata/soppressa non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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