Art. 2471 c.c.

Espropriazione della partecipazione

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.. (1)(1)

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

Note

  1. (1)Comma 1Comma 1 — annotazione ufficialePERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTIO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2 DA VERIFICARE — testo previgente della parte abrogata/soppressa non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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