Art. 2414 c.c.

Contenuto delle obbligazioni

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

I titoli obbligazionari devono indicare: 1) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta; 2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; 3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro; 4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società; 5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti. 6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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