Art. 2394-bis c.c.

Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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