Art. 2390 c.c.

Divieto di concorrenza

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, direttori generali o dirigenti con responsabilità strategiche in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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