Art. 2360 c.c.

Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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