Art. 2327 c.c.

Ammontare minimo del capitale

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(113) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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