Dispositivo — testo vigente
La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(113) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica del presente articolo decorre dal 1 gennaio 2002.
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva