Art. 2309 c.c.

Pubblicazione della nomina dei liquidatori

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 Testo previgente del comma 2: “I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe”

    Testo previgente

    I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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