Dispositivo — testo vigente
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. (1)(1)
Note
- (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340
Testo previgente del comma 2: “I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe”
Testo previgente
I liquidatori devono altresì depositare presso lo stesso ufficio le loro firme autografe
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva