Dispositivo — testo vigente
L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. (1)(1)
Note
- (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340
Testo previgente del comma 2: “Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe”
Testo previgente
Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva