Art. 2283 c.c.

Ripartizione di beni in natura

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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