Art. 2279 c.c.

Divieto di nuove operazioni

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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