Art. 2274 c.c.

Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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