Art. 2255 c.c.

Conferimento di crediti

Libro Quinto — Del lavoroTitolo V — Delle società

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Dispositivo — testo vigente

Il socio che ha conferito un credito risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'art. 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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