Art. 2243 c.c.

Periodo di riposo

Libro Quinto — Del lavoroTitolo IV — Del lavoro subordinato in particolari rapporti

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Dispositivo — testo vigente

Il prestatore di lavoro, oltre al riposo settimanale secondo gli usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo di ferie retribuito, che non può essere inferiore a otto giorni. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(13) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1969, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 2243 del Codice civile, limitatamente all'inciso "dopo un anno di ininterrotto servizio"."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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