Art. 2235 c.c.

Divieto di ritenzione

Libro Quinto — Del lavoroTitolo III — Del lavoro autonomo

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Dispositivo — testo vigente

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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