Art. 2230 c.c.

Prestazione d'opera intellettuale

Libro Quinto — Del lavoroTitolo III — Del lavoro autonomo

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Dispositivo — testo vigente

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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