Art. 2172 c.c.

Durata del contratto

Libro Quinto — Del lavoroTitolo II — Del lavoro nell'impresa

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Dispositivo — testo vigente

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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