Art. 2167 c.c.

Obblighi del colono

Libro Quinto — Del lavoroTitolo II — Del lavoro nell'impresa

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Dispositivo — testo vigente

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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