Dispositivo — testo vigente
La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1(6a) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 15 settembre 1964, n. 756 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall' articolo 2142 del Codice civile, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo."
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva