Art. 2052 c.c.

Danno cagionato da animali

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo IX — Dei fatti illeciti

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Dispositivo — testo vigente

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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