Art. 199 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno.L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.”

    Testo previgente

    Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno.L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il coniuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno. L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 199 abrogato: ripartizione dei frutti della dote

L’art. 199 disciplinava la divisione dei frutti naturali e civili della dote nell’ultimo periodo del matrimonio. La norma era parte integrante del regime dotale, definitivamente superato dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. L’abrogazione ha eliminato un istituto non più coerente con la parità patrimoniale tra i coniugi e con il sistema della comunione legale.

Ratio

La ratio originaria era regolare temporalmente la spettanza dei frutti dotali al momento dello scioglimento del matrimonio.

Questioni interpretative

Il testo conserva esclusivo valore storico.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 29; codice civile art. 159.

Fonti del commento

Norme collegate

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