Dispositivo — testo vigente
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva