Art. 1949 c.c.

Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo III — Dei singoli contratti

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Dispositivo — testo vigente

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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