Art. 1785-bis c.c.

Responsabilità per colpa dell'albergatore

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo III — Dei singoli contratti

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.