Art. 1644 c.c.

Accrescimenti e frutti del bestiame

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo III — Dei singoli contratti

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Dispositivo — testo vigente

L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.

Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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