Dispositivo — testo vigente
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. (1)(1)
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti. (2) (3) (4)(2) (3) (4)
Note
- (1)Ex comma 5 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197\n\nDA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
- (2)Comma 5(8) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1966, n. 131), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei".
- (3)Comma 5(18) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177), ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell' art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio".
- (4)Comma 5(36) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 18 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedeltà, non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva