Art. 155 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(72) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell' art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.