Art. 1443 c.c.

Ripetizione contro il contraente incapace

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo II — Dei contratti in generale

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Dispositivo — testo vigente

Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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