Art. 1417 c.c.

Prova della simulazione

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo II — Dei contratti in generale

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Dispositivo — testo vigente

La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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