Art. 1294 c.c.

Solidarietà tra condebitori

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo I — Delle obbligazioni in generale

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Dispositivo — testo vigente

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

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