Art. 1259 c.c.

Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo I — Delle obbligazioni in generale

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l'impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.