Art. 1255 c.c.

Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

Libro Quarto — Delle obbligazioniTitolo I — Delle obbligazioni in generale

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.